L'esercizio del potere di grazia - tabelle

IL POTERE DI GRAZIA

I provvedimenti di clemenza individuale e le pratiche di grazia nella prima Presidenza Napolitano

Durante la sua prima Presidenza (15 maggio 2006 - 22 aprile 2013), il Presidente Napolitano ha adottato 23 provvedimenti di clemenza individuale. Di essi, 6 sono stati emessi nel primo anno del settennato; 7 nel secondo; 2 nel terzo; 1 nel quarto; 1 nel quinto; 2 nel sesto; 4 nel settimo1. Si è trattato di 6 decreti di grazia per pene detentive temporanee; 2 decreti di grazia per pena detentiva temporanea e la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici; 10 decreti di grazia per la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici; 1 decreto di grazia per pena detentiva temporanea (reclusione militare) relativa a reato militare (diserzione); 3 decreti di commutazione della pena detentiva in pena pecuniaria; 1 decreto di grazia per pena detentiva temporanea e pena pecuniaria (tabelle 1 e 2 e grafico 2). Non è stato dunque emesso alcun decreto di grazia per condannati all’ergastolo. Non sono stati poi emessi decreti di grazia relativi esclusivamente a pene pecuniarie. Non sono state infine concesse grazie parziali (anche a ragione della concessione dell’indulto: L. 31 luglio 2006, n. 241)2 .

Nessuno dei provvedimenti di grazia è stato adottato su difforme avviso del Ministro competente e solo in tre casi il Capo dello Stato ha ritenuto di non dover concedere la grazia pur se il Ministro aveva espresso avviso favorevole3 4 . Cinque decreti sono stati emessi in assenza di domanda o proposta. Quattro di essi per la sola pena accessoria; uno per la pena detentiva temporanea e per la pena accessoria5 .

Al 22 aprile 2013 i provvedimenti di clemenza individuali dei Capi dello Stato risultano essere 42.316 di cui (almeno) 3.651 per reati militari (grafico 4).

Dal 15 maggio 2006 al 22 aprile 2013, sono state sottoposte all’attenzione del Presidente Napolitano sia le pratiche che hanno dato luogo all’adozione dei 23 provvedimenti di grazia sia altre 2.438 domande o proposte di grazia oppure di commutazione di pene. Di esse 1.603 sono state rigettate (5 per reati militari) e 835 archiviate o “poste agli atti” (1 per reato militare)6 . Nel primo anno del settennato ne sono state rigettate o poste agli atti 294; nel secondo, 325; nel terzo, 288; nel quarto, 366; nel quinto, 509; nel sesto 338; 318 nel settimo (tabelle 3 - 4, grafico 1 e grafico 3).

In 227 ulteriori casi, l’archiviazione della pratica è stata disposta direttamente dall’Ufficio. E’ accaduto quando la domanda di clemenza era palesemente priva dei requisiti che potevano consentirne la trattazione (per esemplificare, domande provenienti da soggetti non legittimati, domande prive di sottoscrizione, domande del tutto generiche la cui finalità non è stata chiarita dall’interessato pur dopo sollecitazione da parte dell’Ufficio).

Durante la prima Presidenza Napolitano, quindi, sono state trattate e definite n. 2.688 pratiche di grazia o commutazione di pena (grafico 1).



1Se si fa riferimento all’anno solare, 6 provvedimenti sono stati emessi nel 2006; 7 nel 2007; 3 nel 2009; 1 nel 2010; 1 nel 2011; 3 nel 2012; 2 nel 2013. Nessun provvedimento è stato emesso nel 2008.

2La concessione dell’indulto (nella misura di tre anni di pena detentiva) ha inciso in modo significativo sulle determinazioni del Capo dello Stato. In 573 casi (vale a dire, circa il 30% dei casi sottoposti all’attenzione dell’Ufficio), le domande di grazia non sono state esaminate nel merito, ma archiviate (“poste agli atti”) in quanto la esecuzione della pena era cessata a seguito dell’applicazione dell’indulto (in 273 casi) oppure “anche” in applicazione di esso (in 300 casi). Inoltre, l’indulto ha esercitato, in via generale, la stessa funzione individualizzante solitamente rimessa alle grazie parziali. Da qui, l’assenza di quelle grazie parziali alle quali, nel precedente settennato, il Presidente Ciampi aveva invece fatto ricorso in ben 26 casi, quasi sempre per “ridurre” la pena del periodo necessario a consentire al giudice di sorveglianza di applicare al condannato benefici penitenziari. Può infine rilevarsi che la L. 241/2006 ha escluso la possibilità di concedere l’indulto ai condannati per i delitti più odiosi e di grande criminalità. Proprio da tali condannati – come da quelli sulla cui lunga carcerazione l’indulto non aveva influito in modo determinante – è stato presentato il 76% delle domande di grazia (si veda anche la nota n. 6).

3Il 31 maggio 2006, a poco più di dieci giorni dal deposito della sentenza 200/2006 della Corte costituzionale (18 maggio 2010), il Ministro della Giustizia, trasmise il decreto di grazia in favore di Ovidio Bompressi, non ribadì il dissenso espresso dal suo predecessore e non evidenziò altre ragioni di legittimità o di merito che, a suo parere, si opponevano alla concessione della grazia. Rese, invece dichiarazioni pubbliche favorevoli alla clemenza. Non essendo pervenute motivate valutazioni ministeriali contrarie all’adozione del provvedimento di grazia, il Capo dello Stato adottò direttamente il decreto concessorio senza esternare nell’atto le ragioni di esso, come la Corte costituzionale afferma debba all’inverso avvenire in caso di dissenso espresso dal Ministro.

4Da ciò si desume, sotto altro aspetto, che in 2.435 dei 2.438 casi sottoposti al suo esame, le determinazioni contrarie alla clemenza del Capo dello Stato hanno coinciso con l’avviso contrario espresso dal Ministro competente.

5I cinque decreti furono emessi nel luglio 2007 nei confronti di cittadini austriaci che in epoca risalente - anni ’60 (generalmente 1963-1968) -, in giovane età e senza essere gravati da precedenti -, erano stati autori di attentati terroristici. Per tre di loro le pene detentive temporanee erano state dichiarate prescritte nel 2002; per uno nel 2005. Per uno di loro, infine, la pena detentiva temporanea (reclusione) si sarebbe comunque prescritta appena cinque mesi dopo. Per tutti non sussistevano poi elementi dai quali dedurre l’attuale pericolosità. Nella occasione, il Presidente Napolitano ritenne di non concedere la grazia ad altri tre cittadini austriaci condannati all’ergastolo (e non alla sola reclusione) perché autori, nello stesso periodo, di attentati che avevano avuto la stessa finalità, ma che, a differenza degli altri, avevano cagionato la morte di una o più persone.

6La massima parte (attorno al 74%) delle domande o proposte di grazia (anche per pene accessorie) ha riguardato persone già condannate (avendo riferimento al delitto più grave addebitato) per delitti di omicidio volontario (attorno al 33%), di mafia (attorno al 3%), di traffico di stupefacenti (attorno al 23%), di violenza sessuale aggravata (oltre l'11%), di sequestro di persona a scopo di estorsione (attorno al 4%). Quasi il 20% delle domande o proposte ha invece riguardato persone già condannate (nella gran parte plurirecidive) per altri delitti contro il patrimonio (rapina, estorsione, usura nonché furto, ricettazione, truffa). Le restanti richieste hanno infine prevalentemente riguardato persone già condannate per delitti come la strage, il procacciamento di notizie sulla sicurezza dello Stato, il peculato, la bancarotta fraudolenta.